Regolamenti

In questa sezione gli associati di As.C.O.N. possono trovare le leggi interne che regolano i vari rapporti fra Professionisti, Enti, ecc. e sede centrale, le direttive aggiornate prese dal Consiglio Direttivo e ogni altra informazione utile a svolgere con serenità e integrazione la propria abilità professionale.

R.A. – 1
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO PER L’ACCESSO AL REGISTRO

Articolo 1 – Definizione.

Il presente Regolamento ha lo scopo di illustrare le procedure per l’iscrizione dei singoli professionisti ad As.C.O.N. ed il rilascio del Certificato di Qualità e Competenza Professionale ai sensi dell’Art. 7 della L. 4/2013.

Articolo 2 –  Istituzione e conservazione del Registro.

L’Associazione Professionale di Categoria As.C.O.N istituisce il registro dei Counselor, Operatori Olistici e del benessere naturale e Naturopati. Tale Registro si articola in tre sezioni, ognuna riservata ad una specifica categoria professionale rappresentata ed è conservato presso l’Associazione medesima; contiene l’elenco degli iscritti.

L’esclusione o la decadenza, per qualunque motivo, dalla qualità di socio comporta la cancellazione dal Registro.

Articolo 3 – Accesso al Registro.

Tutti coloro che intendano iscriversi ad As.C.O.N., e pertanto essere inseriti nel Registro, devono presentare all’Associazione la seguente documentazione:

  1. Domanda contestuale di ammissione all’Associazione e di iscrizione nel Registro utilizzando apposita modulistica;
  2. Copia del diploma o Attestato del titolo professionale posseduto;
  3. Programma formativo del corso, in cui siano specificati: monte ore complessivo, materie di studio, modalità di erogazione della formazione (aula, pratica, laboratori, etc.);
  4. Curriculum vitae (massimo 2 fogli).

La domanda di iscrizione deve essere inviata dall’aspirante socio all’attenzione del Consiglio Direttivo, debitamente compilata in ogni sua parte e regolarmente sottoscritta.

Al ricevimento della documentazione completa (si considera come data di presentazione della domanda quella del timbro postale di spedizione o quella di ricezione della mail), la domanda viene valutata dal Consiglio Direttivo che provvede ad inoltrarla alla Commissione Interna di Valutazione, competente a deliberare in merito all’ammissione del socio e all’iscrizione nel Registro nonché al rilascio del Certificato di Qualità e Competenza Professionale.

L’invio della domanda da parte dell’aspirante socio prevede, da parte dello stesso, la conoscenza ed accettazione dello Statuto dell’Associazione in ogni sua parte, nonché la presa visione ed accettazione del Codice Etico e Deontologico dell’Associazione medesima; il versamento della quota sociale così come definito da apposito regolamento; presa visione integrale ed accettazione di tutti i regolamenti interni all’Associazione.

La Commissione Interna di Valutazione provvede a verificare la correttezza formale della domanda nonché l’aderenza ai requisiti minimi.

In caso di documentazione non completa, il Consiglio Direttivo, su istanza della Commissione Interna di Valutazione, provvede a richiedere all’aspirante socio le opportune integrazioni.

I titoli o gli attestati esibiti dall’aspirante socio saranno valutati ad insindacabile giudizio di As.C.O.N sulla base dei requisiti di seguito illustrati.

La formalizzazione dell’iscrizione avviene con l’attribuzione del numero di iscrizione e l’inserimento nel Registro.

Articolo 4 – Requisiti per l’iscrizione.

I requisiti minimi richiesti per poter richiedere l’iscrizione ad As.C.O.N. ed ottenere il rilascio del Certificato di Qualità e Competenza Professionale ex Art. 4 della L. 4/2013 sono i seguenti:

  1. Raggiungimento della maggiore età;
  2. Possesso di un diploma di scuola media superiore quinquennale o di titolo equipollente, fatto salvo quanto al p.to 6;
  3. Percorso di formazione almeno triennale della durata non inferiore a 450 ore, contenente gli insegnamenti di base relativi ad ogni professione rappresentata che saranno valutati dalla Commissione Interna di Valutazione;
  4. Formazione personale non inferiore a 20 ore se individuale, non inferiore a 50 ore se di gruppo;
  5. Tirocinio pratico non inferiore a 100 ore.
  6. Per specifiche professionalità inquadrabili nella categoria degli Operatori nelle discipline del benessere naturale, non è vincolante il possesso del diploma di scuola media superiore. Il percorso formativo sarà valutato secondo i parametri di strutturazione dei relativi corsi che quindi dovranno essere articolati in più livelli. Ai fini della presentazione della richiesta di iscrizione ad As.C.O.N., saranno ammesse al procedimento di valutazione solo le domande in cui sarà documentata la frequenza e il superamento con verifica di merito di almeno tre livelli.

Articolo 5 – Esame.

In presenza dei requisiti minimi, l’aspirante socio è tenuto a sostenere e superare un esame di valutazione professionale, come descritto dal regolamento R.A. – 2.

In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal sostenere l’esame tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio presso un istituto di formazione il cui corso è riconosciuto e accreditato presso As.C.O.N e che abbiano sostenuto e superato l’esame interno purché nella Commissione d’esame fosse presente un membro di As.C.O.N.

Sono altresì esonerati dal sostenere l’esame tutti quei professionisti appartenenti alle categorie rappresentate da As.C.O.N. già iscritti ad altra A.P.C. ed in possesso di un attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della Legge 4/2013. Questi ultimi dovranno sostenere un colloquio di ammissione.

Articolo 6 – Iscrizione del professionista e rilascio del Certificato di Qualità e Competenza Professionale.

Sulla base della valutazione e dell’analisi dei titoli e tenuto conto della valutazione in ingresso, il Consiglio Direttivo, su istanza della Commissione Interna di Valutazione, provvede a formalizzare l’iscrizione del socio all’interno della sezione oggetto di richiesta ed a rilasciare il Certificato di Qualità e Competenza Professionale ai sensi dell’Art. 7 della L. 4/2013.

Il professionista che sia in possesso dei requisiti e dei titoli per l’iscrizione a più sezioni del Registro sarà tenuto ad inoltrare la domanda di ammissione per ogni sezione alla quale desidera iscriversi.

Ogni domanda seguirà un proprio procedimento istruttorio separato ed autonomo rispetto agli altri.

Ogni professionista pertanto potrà risultare iscritto in più di una sezione e potrà ottenere il rilascio di un attestato di qualità per ognuna delle sezioni in cui risulterà iscritto.

Articolo 7 – Validità del Certificato di Q.C.P.

Il Certificato di Qualità è valido per un triennio. Entro 90 giorni dalla scadenza deve essere rinnovato a cura del professionista iscritto. La durata triennale di validità dell’attestato è calcolata in base all’anno solare.

Articolo 8 – Sospensione del Certificato di Q.C.P.

Il presente regolamento stabilisce che il Certificato di Qualità venga sospeso al verificarsi delle ipotesi seguenti:

  1. a) a causa di sanzioni irrogate dal Collegio dei Probiviri e/o dalla Commissione Disciplinare derivate da violazioni del Codice Etico e Deontologico e/o dello Statuto e/o dei Regolamenti;
  2. b) nel caso in cui siano trascorsi oltre 90 giorni dalla scadenza triennale dello stesso ed il professionista iscritto non si sia attivato per ottenere il rinnovo;
  3. c) nel caso in cui siano passati oltre 90 giorni dalla scadenza della quota sociale e non sia stato effettuato il pagamento;
  4. d) nel caso in cui la documentazione a fronte della quale il professionista iscritto abbia richiesto il rinnovo del certificato non sia ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo e il professionista iscritto non abbia ottemperato alla richiesta di inoltro di documentazione integrativa entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta medesima.

Articolo 9 – Revoca del Certificato di Q.C.P.

Il Certificato di Qualità e Competenza Professionale può essere revocato al verificarsi di ciascuna delle seguenti ipotesi:

  1. a) sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri e/o dalla Commissione Disciplinare per violazioni del Codice Etico e Deontologico e/o di disposizioni contenute nello Statuto e/o nei Regolamenti;
  2. b) mancata richiesta di rinnovo, a seguito di sospensione, dell’attestato entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione medesima;
  3. c) mancato pagamento della quota sociale entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione stessa;
  4. c) nel caso in cui l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la documentazione integrativa richiesta dal Consiglio Direttivo finalizzata al rinnovo dell’attestato triennale entro 90 giorni dalla notifica della sospensione stessa;
  5. d) in tutti i casi in cui venga meno la qualità di socio.

La revoca comporta per l’iscritto:

  1. a) la perdita della qualifica di socio ove questa non sia stata già causa di revoca;
  2. b) l’obbligo di sospendere l’utilizzo del certificato.

Articolo 10 – Norma transitoria.

Per la sola annualità 2016, relativa alla fase di costituzione, i soci saranno iscritti ai registri professionali tramite un esame d’ingresso che sarà effettuato mediante le procedure di valutazione titoli ed un colloquio selettivo.

Lido di Camaiore, 26/04/2016

R.A. – 2
REGOLAMENTO DELLE QUALIFICHE E DEI LIVELLI PROFESSIONALI

Articolo 1 – Qualifiche e livelli professionali.

I livelli di competenza professionale previsti da As.C.O.N., per la qualifica di Counselor, Operatore nelle Discipline del Benessere Naturale e Naturopata, sono tre e sono autonomi l’uno dall’altro:

  • Professionista.
  • Professionista Avanzato.
  • Professionista Formatore/Supervisore.

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per il conseguimento delle diverse qualifiche e dei relativi passaggi di livello.

Qualifica di Professionista:

  1. a) almeno 22 anni d’età;
  2. b) titolo di studio corrispondente al Diploma di scuola secondaria di secondo grado (questo requisito non vale per gli O.D.B.N.);
  3. c) attività formative riconosciute costituite da un Corso Triennale comprensivo di tirocinio (vds. R.A. – 1).
  4. d) il superamento di una prova d’esame finale a conseguimento del titolo professionalizzante.

Qualifica di Professionista Avanzato (oltre i requisiti del Professionista, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti minimi):

  1. a) almeno 25 anni d’età;
  2. b) titolo di studio corrispondente al Diploma di scuola secondaria di secondo grado (questo requisito non vale per gli O.D.B.N.);
  3. b) attività formative riconosciute ed attestate, per un totale minimo di 50 ore;
  4. c) svolgere l’attività professionale in modo continuativo.

Qualifica di Professionista Formatore/Supervisore (oltre i requisiti del Professionista Avanzato, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti minimi):

  1. a) certificazione di docenze e/o interventi in qualità di relatore in convegni o seminari per un numero di ore non inferiori a 30;
  2. b) certificazione di almeno una pubblicazione.

La Qualifica di Professionista Formatore/Supervisore consente la nomina all’interno delle Commissioni interne ad As.C.O.N. e ne è requisito fondamentale per diventare membri delle Commissioni d’esame.

Articolo 2 – Acquisizione delle qualifiche.

Ogni aspirante Socio, in base ai titoli posseduti, presenterà ad As.C.O.N. la domanda di iscrizione facendo menzione della qualifica professionale per la quale ritiene di possedere i requisiti necessari ed allegando la relativa documentazione. Il Consiglio Direttivo, a seguito del parere espresso dalla Commissione Interna di Valutazione competente per materia, provvederà ad iscrivere il socio con l’opportuna qualifica fornendogli comunicazione motivata. Il Socio che intenda ottenere una qualifica superiore a quella di cui sia già in possesso, dovrà fare domanda al Consiglio Direttivo avendo cura di inoltrare tutta la documentazione a sostegno della propria richiesta e attenderà la decisione del medesimo che si pronuncerà in un termine non superiore a 90 giorni, in conformità al parere espresso dalla Commissione Interna di Valutazione competente per materia.

Articolo 3 – Soci in formazione.

Possono iscriversi ad As.C.O.N. tutti coloro che stiano frequentando un percorso triennale professionalizzante in Counseling, Naturopatia, e Operatori nelle Discipline del Benessere Naturale presso enti di formazione accreditati presso As.C.O.N. medesima e non; tali Soci saranno iscritti, a seguito di domanda presentata su apposita modulistica, come “Soci in Formazione” senza titolo professionale.
I “Soci in Formazione” non sono tenuti al pagamento della tessera annuale.

R.A. – 3
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO PER IL MANTENIMENTO ED IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI QUALITÀ E COMPETENZA PROFESSIONALE

Articolo 1 – Definizione e ambito di applicazione

Il Certificato di Qualità e di Competenza Professionale è rilasciato da As.C.O.N., ai sensi dell’Art. 4, Legge 14 gennaio 2013, n. 4

Il presente Regolamento illustra le modalità per il mantenimento ed il rinnovo del certificato nonché le disposizioni inerenti la formazione permanente.

Articolo 2 – Soggetti interessati.

Il Certificato di Qualità As.C.O.N è rilasciato esclusivamente ai propri soci professionisti che siano in possesso dei requisiti descritti nel Regolamento R.A. – 1, a cui si rinvia.

Articolo 3 – Dovere di rinnovare il Certificato.

Ogni professionista iscritto ad As.C.O.N. è tenuto a rinnovare il proprio certificato secondo le modalità descritte dal presente Regolamento in base alla categoria professionale di appartenenza e del proprio livello di iscrizione.

Articolo 4 – Validità del Certificato.

Il Certificato di Qualità ha validità triennale; alla scadenza di ogni triennio deve essere rinnovato a cura e su istanza dell’iscritto. Il mancato rinnovo è causa di decadenza dell’iscrizione ad As.C.O.N.

L’istanza per ottenere il rinnovo del certificato deve essere inoltrata alla Commissione Interna di Valutazione entro il 31 marzo dell’anno successivo al compimento del triennio.

Il calcolo del triennio avviene tenendo conto dell’anno solare di iscrizione e/o precedente rinnovo.

Articolo 5 – Requisiti per ottenere il rinnovo del Certificato.

Per ottenere il rinnovo del Certificato per il livello di iscrizione “Professionista” occorre che il socio, nel corso del triennio in oggetto, possa fornire documentazione attestante 150 crediti formativi ECP, di cui:

  1. a) 60 crediti/ore di aggiornamento professionale;
  2. b) 20 ore di supervisione professionale (tutti i soci che non esercitano l’attività in forma prevalente o continuativa possono effettuare, al posto delle 20 ore, 30 ore di attività di sviluppo personale, percorsi di crescita, percorsi di counseling, terapia personale, etc.);
  3. d) si consiglia la stipula di un’assicurazione per responsabilità professionale;
  4. e) regolarità dei versamenti della quota sociale;
  5. f) rispetto dello Statuto, del Codice Etico e Deontologico e delle disposizioni regolamentari.

Articolo 6 – Requisiti per ottenere il rinnovo del Certificato per il livello di iscrizione “Professionista Avanzato”.

Per rinnovare il Certificato relativo al livello di iscrizione “Professionista Avanzato” occorre che il socio, nel corso del triennio in oggetto, possa fornire documentazione attestante 150 crediti formativi ECP, di cui:

  1. a) 70 crediti di aggiornamento professionale;
  2. b) 30 ore di supervisione professionale;
  3. c) si consiglia la stipula di un’assicurazione per responsabilità professionale e civile;
  4. d) attività professionale in maniera prevalente e/o continuativa;
  5. e) sia in regola con i versamenti della quota sociale;
  6. f) abbia rispettato lo Statuto, il Codice Etico e Deontologico e le disposizioni regolamentari;

Articolo 7 – Requisiti per il rinnovo del Certificato per il livello di iscrizione “Formatore/Supervisore”.

Per ottenere il rinnovo del Certificato per il livello di professionista “Formatore/Supervisore” occorre che il socio, nel corso del triennio in oggetto, possa fornire documentazione attestante 150 crediti formativi ECP, di cui:

 

  1. a) 75 crediti di aggiornamento professionale;
  2. b) 40 ore di supervisione professionale;
  3. c) svolto almeno 25 ore di docenza e/o supervisione;
  4. d) svolto la propria attività professionale in maniera prevalente e/o continuativa;
  5. e) si consiglia la stipula di un’assicurazione per responsabilità professionale e civile;
  6. f) regolarità nei versamenti della quota sociale;
  7. g) rispettato lo Statuto, il Codice Etico e Deontologico e le disposizioni regolamentari.

Articolo 8 – Disposizioni in deroga.

Sono esonerati in tutto o in parte dall’obbligo dell’aggiornamento permanente nonché della supervisione tutti quei soci che, durante il triennio di riferimento, si sono trovati in una delle seguenti condizioni:

  1. a) Maternità e/o gravidanza. In tal caso la Commissione Interna di Valutazione procederà al vaglio della documentazione inoltrata ed avrà discrezione di richiedere eventuali integrazioni reputate necessarie.
  2. b) Malattia. La documentazione comprovante lo stato di malattia dovrà essere inoltrata al Consiglio Direttivo che la sottoporrà all’esame della Commissione Interna di Valutazione competente per materia con la facoltà di chiedere integrazioni reputate necessarie.
  3. c) Iscrizione ad un corso di laurea e/o iscrizione ad un corso di specializzazione. La documentazione deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo che procederà alla propria discrezionale valutazione.
  4. d) Altre esclusioni, corredate da specifica e idonea documentazione e/o certificazione, potranno essere valutate dal Consiglio Direttivo su parere della Commissione Interna di Valutazione competente per materia.

Articolo 9 – Supervisione professionale.

Le ore di supervisione necessarie per il rinnovo del Certificato di Qualità e Competenza Professionale potranno essere effettuate presso professionisti supervisori interni o esterni ad As.C.O.N. purché adeguatamente muniti di tale qualifica, ex art.4 L. 4/2013 e idonei a fornire la dovuta certificazione oppure presso uno psicoterapeuta (medico o psicologo).

Articolo 10 – Aggiornamento professionale – Formazione permanente.

I professionisti iscritti al Registro, ognuno per la/le sezioni di appartenenza, sono tenuti a tenere aggiornata la loro preparazione professionale.

L’aggiornamento professionale è pertanto obbligatorio e si misura in crediti formativi.

La formazione permanente è attività di approfondimento e implementazione di conoscenze e competenze professionali. L’aggiornamento delle medesima avviene tramite la partecipazione ad iniziative inerenti la materia.

Articolo 11 – Obbligo di formazione permanente.

L’obbligo di formazione permanente sorge dal 1 gennaio dell’anno solare successivo a quello dell’avvenuta iscrizione.

Il periodo di valutazione della formazione permanente ha durata triennale.

Ciascun iscritto ha diritto di scegliere in piena libertà le attività formative da svolgere in base al settore di attività professionale di appartenenza, fino al raggiungimento del monte ore di formazione necessario al rinnovo del certificato (nella misura indicata negli articoli precedenti).

Articolo 12 – Attività formative.

Per “attività formative” si intendono tutte le iniziative appartenenti alle fattispecie descritte ed illustrate negli articoli seguenti. Le ore di formazione ed aggiornamento in esubero rispetto ad ogni triennio potranno essere computati nel triennio successivo nella misura massima di 25 ore.

Articolo 13 – Percorso personale individuale e/o di gruppo.

Il percorso personale individuale e/o di gruppo può essere computato a titolo di formazione permanente purché sia stato effettuato presso un professionista munito di adeguata qualifica o presso uno psicoterapeuta (medico o psicologo) iscritto al relativo Ordine Professionale.

Altri percorsi di crescita personale potranno essere sottoposti alla valutazione discrezionale del Consiglio Direttivo su parere della Commissione Interna di Valutazione.

Articolo 14 – Attività di docenza.

L’iscritto che abbia svolto durante il triennio attività di insegnamento o di relatore (aggiornamento a carattere congressuale) in materie attinenti al Counseling, la Naturopatia e/o le Discipline Olistiche del Benessere Naturale o comunque al proprio ambito di competenza, può far valere le proprie ore di docenza come formazione permanente nella misura del 50% delle ore svolte.

Articolo 15 – Pubblicazioni.

Le pubblicazioni a carattere divulgativo rientrano nelle attività di formazione permanente e contribuiscono all’incremento del relativo monte ore. Ogni pubblicazione equivale ad un’ora di formazione. Verranno tenute in considerazione fino a cinque pubblicazioni per anno.

La pubblicazione di un libro inerente la materia oggetto della professione, equivale a 10 ore.

Articolo 16 – Autoformazione.

As.C.O.N. riconosce l’attività di autoformazione. Per poter essere computata nel monte ore, l’autoformazione deve essere documentata, illustrata per iscritto ed inoltrata al Consiglio Direttivo, che provvederà a sottoporla alla Commissione Interna di Valutazione competente per materia, la quale provvederà alla valutazione ed alla eventuale sua traduzione in crediti formativi nella misura che riterrà opportuna. La Commissione interna di valutazione infatti, tramite la propria discrezionale ed insindacabile valutazione, stabilirà a quante ore di formazione permanente equivalga l’autoformazione documentata. In ogni caso, l’autoformazione non potrà coprire più della metà del monte ore complessivo utile al rinnovo.

Articolo 17 – Supervisione interna.

L’attività di supervisione interna ad As.C.O.N. può essere svolta solo dagli iscritti che abbiano raggiunto almeno il livello di Professionista “Formatore/Supervisore”.

Articolo 18 – Partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento.

As.C.O.N. organizza, nel corso di ciascuna annualità, corsi di aggiornamento e seminari validi per l’incremento del monte ore necessario al rinnovo del Certificato di Qualità e Competenza Professionale. Ogni corso e/o seminario, così come il Convegno Annuale, saranno equivalenti ad un numero di crediti formativi di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione a corsi esterni ad As.C.O.N. sarà suscettibile di riconoscimento a seguito di valutazione del Consiglio Direttivo su parere della Commissione Interna di Valutazione competente per materia.

Articolo 19 – Altre attività di formazione e aggiornamento.

Tutte le attività diverse da quelle menzionate nel presente Regolamento possono essere riconosciute a titolo di formazione permanente ed essere computate nel relativo monte ore solo a seguito di una relativa valutazione discrezionale ed insindacabile del Consiglio Direttivo, su parere della Commissione Interna di Valutazione competente per materia. Sarà onere del socio, inoltrare al Consiglio Direttivo la documentazione comprovante le attività per le quali chiede il riconoscimento. In nessun caso tali attività potrà da sola coprire l’intero monte ore.

Articolo 20 – Verifica degli aggiornamenti.

Al compimento del triennio ogni iscritto dovrà presentare la richiesta di rinnovo del proprio Certificato di Qualità.

Per quanto concerne gli aggiornamenti a carattere seminariale e/o congressuale l’iscritto dovrà produrre certificazione dell’ente presso cui è avvenuto l’aggiornamento (certificato, attestato, diploma, etc.) che dovrà riportare le seguenti informazioni minime: ente erogatore, data, durata, titolo, oggetto dell’aggiornamento.

Per quanto concerne gli aggiornamenti derivanti da attività di insegnamento e/o di tutoraggio l’iscritto dovrà produrre idonea certificazione dell’ente presso cui ha effettuato l’attività che dovrà riportare le seguenti informazioni: ente, data, durata, oggetto della certificazione.

Per quanto concerne le pubblicazioni l’iscritto dovrà esibire un elenco delle stesse con tutti i riferimenti bibliografici idonei a rintracciare la pubblicazione stessa (non inviare le copie delle pubblicazioni).

Per quanto concerne la supervisione e/o il percorso personale l’iscritto dovrà produrre idonea certificazione rilasciata dal professionista presso cui ha effettuato l’attività.

Per quanto concerne l’autoformazione l’iscritto dovrà produrre idonea autocertificazione.

Per quanto concerne l’intervisione e/o la supervisione alla pari l’iscritto dovrà produrre idonea autocertificazione.

Per quanto concerne la dichiarazione ai fini della dimostrazione di esercizio dell’attività professionale in forma prevalente e/o continuativa (in misura non inferiore alle 450 ore di pratica supervisionata) nel triennio di riferimento, l’iscritto dovrà produrre idonea autocertificazione.

Articolo 21 – Assicurazione per responsabilità professionale.

Si consiglia a tutti coloro che esercitano l’attività professionale in qualunque forma (occasionale, saltuaria, prevalente, continuativa, etc.) di stipulare una specifica assicurazione per responsabilità civile e professionale.

Articolo 22 – Norma transitoria.

La prima presentazione ufficiale di As.C.O.N. fissata per il 30 aprile 2016 fornirà a tutti coloro che supereranno le procedure di ingresso per l’iscrizione all’Associazione Professionale di Categorie 10 crediti validi a titolo di formazione permanente computabili ai fini del futuro rinnovo del Certificato di Qualità e Competenza Professionale. A tutti coloro che parteciperanno alla presentazione medesima sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione.

R.A. – 4
REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO

Gli Istituti di Formazione e le Scuole e/o i Professionisti privati che intendano richiedere il riconoscimento dei propri corsi di aggiornamenti devono rispettare i seguenti criteri minimi:

Articolo 1 – Durata minima.

  1. a) Corso di aggiornamento di tipo seminariale (workshop, stage, etc.) deve avere una durata minima di 4 ore;
  2. b) Corso di aggiornamento di tipo congressuale (convegno, congresso, etc.) deve avere una durata minima di 8 ore;
  3. c) Altri Corsi di aggiornamento verranno valutati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2 – Composizione del tipo di aggiornamento.

  1. a) Per i corsi di aggiornamento di tipo seminariale specificare docente, ore e programma sintetico. Se suddivisi in moduli, bisogna specificare quanto sopra per ogni singolo modulo;
  2. b) Per i corsi di aggiornamento di tipo congressuale specificare il relatore e l’argomento trattato. Se suddivisi in sessioni, bisogna specificare quanto sopra per ogni singola sessione;
  3. c) Per le tavole rotonde vanno specificati il moderatore ed i partecipanti di ogni singola tavola a cui si ha presenziato.

Articolo 3 – Rilascio documentazione.

L’istituto di formazione si impegna a rilasciare al richiedente:

  1. a) Attestato finale di partecipazione contenente i dati minimi identificativi dell’aggiornamento (titolo, luogo, data, monte ore) in cui è esplicitamente riportato il riconoscimento di As.C.O.N. Ivi compreso il marchio del riconoscimento ed i crediti rilasciati.
  2. b) Scheda informativa allegata all’Attestato finale in cui si specifica: programma, docenti, obiettivi ed ogni altra informazione che possa essere ritenuta utile.

Articolo 4 – Richiesta di riconoscimento.

Al fine di richiedere il riconoscimento del Corso di aggiornamento è necessario che ogni Istituto di Formazione invii:

  1. a) Modulo per la richiesta di riconoscimento debitamente compilato e firmato;
  2. b) Documento contenente tutte le informazioni relative al Corso di aggiornamento.

Articolo 5 – Modalità di inoltro.

I documenti di cui all’ art 4 devono essere inviati con un mezzo avente valore probatorio: posta ordinaria o posta elettronica certificata (PEC). E’ possibile anticipare i documenti inviandoli all’indirizzo: associazioneascon@gmail.com

Articolo 6 – Valutazione dei crediti.

Ferme restando le linee guida previste, As.C.O.N. valuterà l’attribuzione dei crediti sulla base degli effettivi programmi presentati e la loro centralità rispetto all’aggiornamento nelle tre categorie professionali.

R.A. – 5
PROCEDURA D’ESAME

 Articolo 1 – Oggetto.

Il presente regolamento definisce le procedure e l’ambito di applicazione dell’esame di iscrizione ad As.C.O.N.

Articolo 2 – Partecipazione alla procedura d’esame.

Chiunque sia in possesso dei requisiti minimi per l’iscrizione all’Associazione Professionale di Categoria così come definiti dai relativi regolamenti, può inoltrare domanda di partecipazione all’esame utilizzando apposita modulistica. La domanda può essere inoltrata anche in carta semplice purché contenga gli elementi essenziali richiesti. Le domande di partecipazione all’esame saranno prese in carico in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei   posti disponibili.

Articolo 3 – Convocazione dell’esame.

Il Consiglio Direttivo, valutate preliminarmente le richieste di iscrizione ricevute, provvede a convocare la sessione d’esame. I candidati sono avvisati tramite email.

La convocazione deve contenere: luogo, data, orario dell’esame. La convocazione avviene inoltre tramite pubblicazione sul sito web dell’associazione.

Articolo 4 – Commissione d’esame.

La Commissione d’esame è costituita da un numero di membri non inferiore a 3 (tre).

Possono far parte della Commissione d’esame tutti gli iscritti all’associazione che rivestano la qualifica di Socio “Formatore/Supervisore” secondo modalità di nomina definite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 – Compiti della Commissione.

La Commissione vigila sul corretto svolgimento dell’esame così come definito dalle procedure del presente regolamento. Stabilisce i contenuti delle prove d’esame di concerto con il Consiglio Direttivo. Esprime una valutazione complessiva di idoneità o inidoneità relativa all’esame di ogni candidato e propone al Consiglio Direttivo, in base all’esito della valutazione medesima il rilascio o meno dell’Attestato di Qualità e di Competenza Professionale di cui all’art. 4 della L. 4/2013.

Articolo 6 – Svolgimento delle prove d’esame.

Ogni candidato deve presentarsi, secondo quanto previsto dalla convocazione ufficiale di cui al presente regolamento, munito di un documento di identità (carta di identità, patente, passaporto) in corso di validità.

La prova scritta consiste in un questionario di 30 domande volte a verificare la conoscenza dei seguenti argomenti: organizzazione della professione, fisco, privacy, consenso informato, Statuto, Codice Etico e Deontologico e regolamenti amministrativi interni all’Associazione Professionale di Categoria.

Il candidato avrà a disposizione un’ora e trenta minuti di tempo.

Non è consentita la consultazione di testi di alcun genere, appunti, documenti, né l’utilizzo di strumenti elettronici quali smartphone, tablet, notebook.

Si accede alla seconda prova scritta solo se si è risposto correttamente ad almeno il 75% delle domande.

I nominativi dei candidati ammessi alla seconda prova scritta saranno comunicati tramite pubblicazione sul sito dell’associazione.

La seconda prova scritta consiste nello svolgimento di un tema che mira a verificare la conoscenza di materie necessarie ed utili per lo svolgimento della professione.

Per ogni sessione, la Commissione d’esame provvederà alla redazione di tre titoli tra i quali ogni candidato potrà scegliere quello che deciderà di svolgere.

Articolo 7 – Criteri di valutazione delle prove.

I commissari esprimono per entrambe le prove scritte una propria valutazione espressa in trentesimi.

In caso di idoneità, il punteggio di ingresso sarà dato dalla media delle valutazioni medesime.

La valutazione si basa sia sulle conoscenze effettive, dimostrate dal candidato, delle norme e dei regolamenti dell’associazione, sia dalle capacità di svolgimento e di esposizione dei temi trattati, nonché sulla congruenza critica ed argomentativa dimostrata durante l’esame.

Articolo 8 – Competenze richieste.

L’esame di valutazione per l’iscrizione ad As.C.O.N. è finalizzato a verificare competenze prettamente professionali.

Articolo 9 –  Ricorsi.

La decisione della Commissione d’esame relativa all’inidoneità del candidato può essere impugnata presso il Consiglio Direttivo entro 20 giorni dal ricevimento del risultato dell’esame.

Il Consiglio Direttivo inoltra il ricorso al Collegio dei Probiviri che acquisisce la documentazione e si esprime con giudizio insindacabile in merito al ricorso entro 60 giorni.

Non sono ammessi ricorsi aventi ad oggetto il punteggio ottenuto nel caso in cui esso sia sufficiente a far acquisire l’idoneità.

Il punteggio minimo per ottenere l’idoneità corrisponde a 18/30.

Articolo 10 – Iscrizione a seguito di conseguita idoneità.

Dalla data dell’esame, nel caso in cui abbia conseguito una valutazione pari almeno a 18/30, l’aspirante socio ha 90 (novanta) giorni di tempo per iscriversi all’associazione. Decorso tale periodo l’esame perde di validità e l’aspirante socio che intenda iscriversi all’associazione, dovrà ripetere l’esame.

Articolo 11 – Assenza e possibilità di ripetere l’esame.

In caso di assenza o di esito infausto della prova, il candidato potrà chiedere di sostenere l’esame in occasione della successiva sessione. Il candidato è tenuto a versare la tassa d’esame per ogni sessione alla quale intende partecipare.

Articolo 12 – Ambito di applicazione e norma transitoria.

Il presente regolamento si applica a partire dall’annualità 2017.

Per quanto concerne l’annualità 2016, l’ammissione ad As.C.O.N. avverrà tramite procedure d’esame basate sulla valutazione dei titoli ed un colloquio selettivo a cura della Commissione di valutazione interna competente per materia. Sarà istituita infatti una Commissione per ognuna delle categorie professionali rappresentate.

R.A. – 6
REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA DELL’ESAME INDIVIDUALE (COLLOQUIO) FINALIZZATO ALL’ISCRIZIONE

Articolo 1 – Oggetto.

Il presente regolamento illustra le procedure relative all’esame in forma individuale (colloquio).

Articolo 2 – Ambito di applicazione.

Il presente regolamento si applica soltanto ai casi in cui è consentito l’esame individuale, ovvero per i Professionisti già iscritti ad un’analoga Associazione Professionale di Categoria (di cui ai requisiti della L. 4/2013), italiana o estera e per  coloro che si iscriveranno nel corso dell’annualità 2016 (annualità di costituzione).

Nel caso di associazione estera, verrà valutato il possesso di un Certificato di Competenza o analogo meccanismo di attestazione delle competenze e dello status di professionista vigente in Italia.

Articolo 3 – Ritiro delle richieste.

Il Consiglio Direttivo, tramite la Segreteria, riceve le domande di iscrizione all’esame con gli allegati relativi all’esibizione dei titoli che dimostrino il possesso dei requisiti richiesti.

Le Commissioni di valutazione interna (ognuna competente per materia relativa a ciascuna professione rappresentata) verificano la regolarità e la completezza di ogni singola domanda.

Articolo 4 – Convocazioni.

Il Consiglio Direttivo, su parere della Commissione di valutazione interna e tramite la Segreteria, convoca l’aspirante socio mediante comunicazione elettronica e/o telefonica.

Articolo 5 – Svolgimento del colloquio.

L’esame individuale (colloquio) viene effettuato dalla Commissione di valutazione interna competente per materia. Il colloquio è volto ad appurare il livello di conoscenza dell’aspirante socio, la sua formazione, la sua competenza professionale nonché le motivazioni relative all’iscrizione ad As.C.O.N.

Il colloquio verifica inoltre la conoscenza dello Statuto, del Codice Etico e Deontologico e dei regolamenti interni di As.C.O.N.

La data dell’esame è concordata tra Commissione esaminatrice (per il tramite della Segreteria) e aspirante socio in qualsiasi periodo dell’anno.

Articolo 6 – Valutazione.

La commissione interna di valutazione effettua il colloquio, e successivamente, esprime un parere sull’idoneità o meno dell’aspirante socio in merito all’iscrizione all’associazione ed attribuisce un punteggio in trentesimi.

In caso di idoneità, la Commissione attribuisce un punteggio da 18/30 a 30/30. L’esito dell’esame ed il relativo punteggio vengono comunicati al Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Ricorsi.

L’aspirante socio può presentare ricorso, presso il Collegio dei Probiviri contro la decisione di inidoneità della Commissione interna di valutazione, entro 30 giorni dal ricevimento del risultato dell’esame individuale (colloquio). Il Collegio dei Probiviri, sentite le parti e acquisita la documentazione, si esprime in merito al ricorso entro e non oltre i successivi 60 giorni.

Il giudizio emesso dal Collegio dei Probiviri è definitivo e insindacabile.

Non sono ammessi ricorsi su punteggi di idoneità.

Articolo 8 –  Assenze e ripetibilità dell’esame.

In caso di assenza o di inidoneità, l’aspirante socio potrà richiedere di sostenere un nuovo esame individuale (colloquio) con le modalità di cui al presente regolamento. L’aspirante socio è tenuto al versamento della tassa di iscrizione per ogni esame sostenuto.

Articolo 9 – Tassa d’esame.

Il Consiglio direttivo, stabilisce la tassa di iscrizione con delibera annuale.

R.A. – 7
REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLA QUOTA SOCIALE E RIMBORSI

Articolo 1 – Definizione e determinazione della quota sociale.

Le quote sociali costituiscono la principale fonte di finanziamento di As.C.O.N.

Il loro ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea Generale dei Soci di anno in anno.

Il pagamento della quota sociale è un dovere di ciascun socio.

L’ammontare della quota sociale è pari a 70,00€ per il socio professionista di base, a 80,00€ per il socio professionista avanzato ed a 90,00€ per il socio professionista Formatore/Supervisore.

Il professionista iscritto in più sezioni del Registro verserà una sola quota annuale per intero, corrispondente alla qualifica posseduta, più 10,00€ per ogni ulteriore sezione di iscrizione, per ciascuna annualità.

A titolo esemplificativo, il professionista che sia iscritto come professionista di base a tutte e tre le sezioni verserà una quota annuale complessiva pari a 90,00€.

Il professionista che sia iscritto a sezioni diverse con qualifiche professionali differenti verserà per intero la quota sociale corrispondente alla qualifica professionale più alta, a cui si aggiungeranno 10€ per ogni ulteriore sezione in cui risulterà iscritto.

Articolo 2 – Validità della quota sociale.

La quota sociale ha validità annuale.

L’ammontare della quota sociale non è divisibile proporzionalmente alla data di iscrizione.

L’annualità è dovuta per intero.

Articolo 3 –  Versamento della quota sociale.

Ai fini del suo rinnovo la quota sociale deve essere versata dal socio entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla scadenza.

Articolo 4 –  Mancato pagamento della quota sociale e spese di mora.

Alla scadenza di pagamento (31 marzo) verrà conteggiata una percentuale suppletiva, a titolo di mora, per il mancato pagamento, nelle misura seguente:

  • In caso di pagamento entro il 30 luglio la maggiorazione sarà pari a 5,00€
  • In caso di pagamento successivo al 30 luglio e fino al 31 dicembre la maggiorazione sarà pari a 10,00€

Articolo 5 – Versamento errato della quota sociale.

I versamenti errati, in eccesso, che dovessero pervenire all’associazione non possono essere, per ragioni amministrative, restituiti. L’associazione li conteggerà, per la parte in eccesso, come acconti sulla quota dell’anno successivo.

Articolo 6 – Rimborsi spese.

Il presente regolamento disciplina i rimborsi delle spese effettivamente sostenute dai soci per l’attività prestata, nei limiti previsti dal Consiglio Direttivo.

Tutti i rimborsi spesa devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Tipologie di spese rimborsabili.

Le spese che potranno essere rimborsate, a seguito di domanda e relativa documentazione certificante, sono le seguenti:

  • Spese di trasporto o locomozione, vitto e alloggio necessarie per svolgere le attività previste per il buon funzionamento dell’associazione (es. studi, ricerche, partecipazioni a convegni, incontri con altre associazioni, etc.)
  • Eventuali spese anticipate in nome e per conto dell’associazione, concordate con il Consiglio Direttivo.
  • In caso di utilizzo dell’autovettura personale per gli spostamenti sarà riconosciuto il rimborso chilometrico.

Articolo 8 – Richiesta di rimborso.

Per ottenere il rimborso dovrà essere compilata una richiesta di rimborso «nota-spese», debitamente firmata con allegati i documenti giustificativi.

La richiesta di rimborso, dovrà essere in ogni caso sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo.

II richiedente il rimborso spese è responsabile di quanto richiesto e attestato nel prospetto.

Sono escluse compensazioni con eventuali crediti vantati dall’associazione.

Articolo 9 – Norma transitoria.

Per il solo 2016, poiché la costituzione dell’associazione professionale di categoria è avvenuta ad annualità inoltrata, a salvaguardia dei diritti dei soci, la quota sociale sarà dovuta per metà, a prescindere dalla data di iscrizione.

R.A. – 8
REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 1 – Elezioni.

Con le modalità stabilite dallo Statuto e/o dai regolamenti interni, il Presidente nei casi previsti, convoca l’Assemblea per le elezioni degli Organi Sociali di competenza.

Articolo 2 – Designazione dei candidati.

La designazione dei candidati eleggibili per il rinnovo delle cariche è effettuata a mezzo di Liste spontanee.

Uno stesso candidato non può appartenere a più liste concorrenti. Uno stesso socio non può candidarsi per più di un Organo Sociale.

Articolo 3 – Liste.

Le liste, contenenti cognome, nome e codice socio dei candidati, debbono essere presentate all’apertura dell’Assemblea convocata per l’elezione degli Organi Sociali. Ogni lista deve contenere un riferimento all’Organo Sociale per il quale si propone. Le liste elettorali verranno pubblicate a cura della Segreteria sul sito dell’Associazione.

Articolo 4 – Versamento quote sociali.

Candidati e votanti dovranno essere in regola con i pagamenti dovuti all’Associazione prima dell’inizio dell’Assemblea indetta per le elezioni.

Articolo 5 – Requisiti di eleggibilità.

I membri eleggibili, candidati per gli Organi Sociali, devono avere una anzianità di iscrizione ininterrotta all’Associazione di almeno tre anni, a partire dalla prima elezione successiva a quella contestuale alla prima costituzione.

Articolo 6 – Cause di esclusione.

Dalle liste saranno depennati d’ufficio i nomi di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dagli art. 5 e 6 del presente Regolamento e che, comunque, risultassero esclusi dall’organico degli iscritti.

Articolo 7 – Deleghe.

Per le elezioni alle cariche relative agli Organi Sociali, ogni iscritto, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare, in Assemblea, da un solo altro associato, a mezzo delega. La delega, deve contenere il nome e il cognome della persona delegata e, deve essere sottoscritta dal socio delegante, consegnata all’iscritto rappresentante, che la esibirà in originale in Assemblea. Le deleghe saranno consegnate alla Presidenza, per la convalida, all’inizio della seduta e saranno successivamente conservate presso la Segreteria.

Articolo 8 – Votazioni.

Il voto è segreto e viene espresso indicando sull’apposita scheda il numero della Lista corrispondente e il nome e cognome del candidato votato.

Articolo 9 – Consegna delle schede di votazione.

Le schede di votazione, sia personali che per delega, debbono essere consegnate al Presidente dell’Assemblea che dopo l’identificazione dell’iscritto votante chiamato a votare con appello nominale, provvederà ad inserirle nell’apposita urna dove saranno custodite fino allo scrutinio.

È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l’urna contenente i voti espressi nel corso dell’Assemblea.

Articolo 10 – Voto per corrispondenza.

Non è ammesso voto per corrispondenza.

Articolo 11 – Validità delle elezioni.

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Articolo 12 – Scrutinio.

Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo al termine delle operazioni di votazione nel corso dell’Assemblea medesima, sotto la guida del Presidente.

Articolo 13 – Nullità e parità di voti.

Il voto è nullo quando la scheda di votazione contenga qualsiasi segno atto a identificare il soggetto votante. In caso di parità di voti risulta eletto il socio più anziano d’età.

Articolo 14 – Proclamazione dei risultati.

I risultati delle votazioni saranno proclamati, dal Presidente dell’Assemblea o da un socio iscritto incaricato dal medesimo e successivamente saranno pubblicati sul sito Internet dell’Associazione.

Articolo 15 – Ricorso.

Qualsiasi contestazione, in materia elettorale, è risolta dal Collegio dei Probiviri, al quale va rivolto il ricorso. Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà a nuove elezioni.

Articolo 16 – Norma transitoria.

Nella fase di costituzione e solo limitatamente alle prime elezioni delle cariche sociali, saranno consentite deroghe al presente regolamento che saranno oggetto di verbalizzazione.

R.A. – 9
ARTICOLAZIONE INTERNA E SEDI REGIONALI

Articolo 1 – Sedi Regionali.

L’articolazione regionale di As.C.O.N. deve essere costituita da sedi regionali conformi al presente Regolamento, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Le sedi regionali sono tenute a conformarsi al presente Regolamento ed a segnalare le proprie iniziative territoriali ad As.C.O.N.

Le sedi regionali afferiranno rispettivamente all’area nord, area centro ed area sud.

Ogni sede avrà un socio responsabile.

Articolo 2 – Convocazione dell’Assemblea dei Soci.

L’Assemblea Generale Ordinaria (AGO) è convocata mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data e il luogo della riunione e si ritiene comunicata agli associati mediante affissione dell’avviso nella sede sociale ed invio mediante posta elettronica da effettuarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’Assemblea.

La convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria (AGS) è effettuata con le medesime modalità dell’AGO.

Articolo 3 – Collegio Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri (che riveste altresì le funzioni della Commissione Disciplinare) è previsto dallo Statuto ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Il Collegio dei Probiviri interviene in merito ad ogni trasgressione e/o mancata applicazione di norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti, nonché nel Codice Etico e Deontologico.

Articolo 4 – Bilancio.

Per ciascun esercizio sociale, corrispondente ad ogni annualità, il Consiglio Direttivo (tramite la figura del Tesoriere) predispone il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale.

Articolo 5 –  Rimborsi.

Sono previsti, su richiesta documentata, rimborsi spese per i componenti del Consiglio Direttivo, per i Probiviri e per i Soci che svolgano attività correnti su delega del Consiglio Direttivo. Per le attività straordinarie, il Consiglio Direttivo stabilisce, al momento del conferimento dell’incarico, l’ammontare massimo del rimborso.

Articolo 6 – Gestione Patrimoniale.

Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa dell’Associazione; tiene i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti da vigenti disposizioni di legge o statutarie. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi di As.C.O.N.

Articolo 7 – Commissioni.

Oltre alla Commissione Disciplinare, sono istituite tre Commissioni Competenti, ognuna rispettivamente per ogni professione attualmente rappresentata da As.C.O.N.

  • Commissione Counseling;
  • Commissione Operatori delle Discipline del Benessere Naturale;
  • Commissione Naturopati.

Ogni commissione svolge compiti specifici afferenti la propria area tematica ed esprime pareri consultivi su richiesta del Consiglio Direttivo.

Ogni Commissione è composta da tre membri, di cui uno svolge la funzione di Segretario. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo.

I membri delle Commissioni, tranne il Segretario, devono essere Soci con la qualifica di “Formatore/Supervisore”.

Ogni Commissione elegge al proprio interno un Presidente che provvederà alla convocazione della medesima ogni volta che lo riterrà opportuno, ne coordinerà e monitorerà il lavoro.

Articolo 8 – Altre Commissioni.

Il Consiglio Direttivo può istituire altre Commissioni qualora ne ravvisi la necessità.

Articolo 9 – Autonomia Regolamentare.

As.C.O.N., tramite l’esercizio della potestà regolamentare interna, può modificare tutti i regolamenti interni e redigerne di nuovi, ogni volta che ne ravvisi l’opportunità.

R.A. – 10
PROCEDURE DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI E DI RECLAMI

Articolo 1 – Oggetto.

Il presente regolamento disciplina l’esercizio del diritto di partecipazione e monitoraggio sulla vita dell’Associazione Professionale di Categoria, mediante la formulazione di segnalazioni e/o reclami, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, in particolare dell’art. 27-ter del D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) ed in attuazione dello Statuto.

Articolo 2 –  Definizione delle fattispecie.

Tipologia:

  • Segnalazione propositive e di violazione: Qualsiasi proposta indirizzata ad As.C.O.N. finalizzata a promuovere azioni per il miglioramento degli standard di efficacia, di efficienza e qualità delle funzioni esercitate nonché dell’erogazione dei servizi. Qualsiasi denuncia di violazioni dello Statuto e/o dei Regolamenti Amministrativi e/o del Codice Etico e Deontologico.
  • Segnalazione di Reclamo: la doglianza rivolta ad As.C.O.N. per il presunto mancato o cattivo esercizio di una funzione amministrativa di competenza dell’Associazione, oppure dal disservizio di uno degli uffici nel rapporto con l’utenza.

Organismo di autotutela e autodisciplina: la Commissione Disciplinare (Collegio dei Probiviri).

Articolo 3 – Ambito di applicazione.

Il presente regolamento si applica a tutte le funzioni esercitate dall’Associazione su tutto il territorio nazionale nonché a tutti i soci ed enti accreditati As.C.O.N.

Articolo 4 – Modalità di comunicazione e presentazione all’Associazione.

Le segnalazioni ed i reclami sono redatti in forma scritta, non possono essere anonimi. Possono essere inviati all’Associazione attraverso qualunque mezzo.

Le segnalazioni ed i reclami nei confronti di un iscritto ad As.C.O.N. devono contenere:

–  Dati identificativi di chi effettua il reclamo.

–  Dati identificativi del professionista.

–  Descrizione dei fatti nella maniera più dettagliata possibile riportando tempi, luoghi, modi, etc.

–  Eventuale documentazione aggiuntiva.

Articolo 5 – Presa in carico.

Le segnalazioni e i reclami sono ricevuti in ordine cronologico ed al momento della presa in consegna da parte della Segreteria di As.C.O.N. viene loro attribuito un numero di protocollo.

La Segreteria di As.C.O.N. entro due giorni lavorativi, provvede ad inoltrare la segnalazione, e/o il reclamo, al Consiglio Direttivo (per conoscenza) e alla Commissione Disciplinare (Collegio Dei Probiviri) che provvederanno all’esame dei documenti finalizzato all’avvio del procedimento istruttorio di cui al relativo regolamento.

I soggetti che promuovono una segnalazione o un reclamo hanno diritto di ottenere risposta scritta e motivata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla protocollazione.

Articolo 6 – Procedimento.

La Commissione Disciplinare (Collegio dei Probiviri), appena riceve la segnalazione e/o il reclamo, effettua una prima valutazione al fine di verificare la fondatezza nel merito e, nel caso sia possibile, di comporre in via breve la questione, offrendo soluzioni satisfattive per il proponente e/o fornendo motivazioni a sostegno dell’infondatezza delle ragioni alla base del reclamo o della segnalazione.

Qualora il proponente non accetti la soluzione satisfattiva proposta, e nel caso in cui, la questione non appaia manifestamente infondata nel merito, il collegio dei Probiviri provvede all’istruttoria del procedimento come descritto da apposito regolamento.

È possibile effettuare un colloquio diretto con il proponente verbalizzandone il contenuto a futura memoria, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela e riservatezza dei dati personali.

Con il supporto della Segreteria, l’ufficio competente elabora la risposta per il proponente e provvede alla sua comunicazione, previa valutazione in merito alla completezza e della chiarezza delle informazioni fornite.

Il Collegio dei Probiviri (Commissione Disciplinare), si adopera per favorire un incontro tra l’utente che effettua il reclamo e l’eventuale professionista oggetto del reclamo allo scopo di facilitare una composizione concordata della controversia.

Il tentativo di conciliazione in nessun caso può pregiudicare il diritto dell’utente di adire l’autorità competente.

Nel caso in cui il collegio dei Probiviri (Commissione Disciplinare), a seguito della prima valutazione sulla segnalazione e/o reclamo, ravvisi l’opportunità di intraprendere un procedimento disciplinare a carico di un socio iscritto, sarà tenuta a darne immediata comunicazione sia all’interessato che al proponente.

Articolo 7 –  Pratiche di concorrenza sleale.

In merito alla valutazione di pratiche di concorrenza sleale relative ad un iscritto, a seguito di specifica segnalazione o reclamo, l’associazione applica quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), con particolare riferimento all’articolo 27-ter (Autodisciplina) così come previsto dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento CE n. 2006/2004)

Articolo 8 – Valutazioni interne.

La Commissione Disciplinare (Collegio dei Probiviri) informa il Consiglio Direttivo sull’esito del procedimento relativo ad ogni segnalazione e/o reclamo.

Ogni sei mesi, relaziona al Consiglio Direttivo sul rispetto e sull’applicazione di Statuto, Codice Etico e Deontologico e regolamenti.

La relazione avviene in forma orale di cui viene redatto un verbale in forma sintetica.

Lido di Camaiore, 26/04/2016